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Collaborazioni 2016: cambiano le regole

2015-12-15

Ripensamento alle norme del Jobs Act (D.Lgs. 81/2015) in materia di collaborazioni.

collaborazioni 2016L’estinzione dei co.co.pro. al 31.12.2015 o la loro obbligatoria conversione in rapporti a tempo indeterminato ha dato luogo a nuove ipotesi di collaborazione, peraltro parzialmente derogatorie delle condizioni generali di sopravvivenza delle collaborazioni coordinate e continuative (previsione di tali figure nei c.c.n.l., soggetti iscritti in albi professionali, amministratori di società, sportivi professionisti), con l’estensione dell’art. 409 c.p.c. (comma 1, punto 3) ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Il cambio di rotta

A mio avviso, uno dei principali motivi del nuovo orientamento è fortemente subordinato al rischio che con l’estinzione dei co.co.pro. (stimati attualmente in oltre 650 mila unità) l’Inps cessi di ricevere un importante massa contributiva che, in aggiunta all’esenzione contributiva per i nuovi assunti, provocherebbe un evidente squilibrio alle proprie casse.

Condizioni contrattuali

Le nuove collaborazioni saranno assimilate al lavoro autonomo e dovranno prevedere, oltre alla forma scritta, l’assoluta discrezionalità di tempo e luogo di esecuzione da parte del collaboratore, senza alcuna forma di eterodipendenza da parte del committente che, in ogni caso, non potrà unilateralmente modificare in corsa le condizioni contrattuali.

Pertanto, saranno invalide tutte quelle collaborazioni la cui prestazione sia sistematicamente subordinata a direttive e/o procedure impartite dal committente o laddove il collaboratore sia inserito di fatto nell’organigramma aziendale.

Le nuove collaborazioni implicheranno formule di garanzia in caso di gravidanza, malattia e infortunio, casi in cui il rapporto si riterrà sospeso, massimo sino alla data di scadenza contrattuale, senza pagamento del corrispettivo; in proposito viene previsto l’obbligo, in tali casi, di fornire al committente adeguata documentazione giustificativa dell’assenza.

Sotto il profilo economico ritengo resteranno immutate le condizioni economiche già previste dalla Legge Biagi, che prevede che il corrispettivo debba essere adeguato a quanto il collaboratore avrebbe percepito per la stessa funzione se fosse stato subordinato.


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