2015-10-14
Con l’introduzione del D.Lgs. 151 è stato modificato lo Statuto dei lavoratori, nella parte riservata al controllo della qualità e quantità della prestazione lavorativa.
La norma già in vigore vietava qualsiasi forma di videosorveglianza nelle aree destinate ad attività lavorative, fatti salvi preventivi accordi con le rappresentanze sindacali o apposita istanza all’Ufficio Ispezioni del Lavoro territorialmente competente.
Malgrado la formulazione del Decreto attuativo del Jobs Act lasci spazio a interpretazioni diverse, per le quali rispetto al passato cambia poco o nulla, la norma prevede forme di controllo, quali impianti audiovisivi e altri strumenti utilizzabili per il controllo a distanza. Queste forme di controllo possono essere dettate esclusivamente da esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, con obbligo di preventivo accordo sindacale.
Tali vincoli non sono più applicabili agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa; in pratica, se correttamente finalizzate ad esigenze organizzative, l’azienda potrà utilizzare appositi controlli mirati all’utilizzo di apparecchiature, impianti e autovetture aziendali.
Non a caso il progresso tecnologico consente di utilizzare apposite applicazioni software per verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa, quali il controllo degli accessi e presenze e, in senso più ampio, tutelare il patrimonio aziendale.
Ovviamente le attività di controllo dovranno rispondere ai principi di pertinenza e trasparenza, con adeguata preventiva informazione ai lavoratori interessati; vale la pena di ricordare che restano impregiudicate a favore dei lavoratori le norme in materia di privacy.
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