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Decreto dignità - contratti a termine

2018-07-04

Fino a pochi giorni or sono i contratti a tempo determinato definiti dal Jobs Act hanno influito positivamente sul rilancio dell’occupazione e molti tra questi hanno trovato stabilità con la conferma a tempo indeterminato.

Purtroppo, per mano di una parte politica, il cui premier è assolutamente all’oscuro della materia del lavoro (non essendone mai stato protagonista) il D.L. “Dignita” porterà un sensibile calo dell’occupazione.

I responsabili della norma sono completamente all’oscuro che i contratti a termine sono contratti del tutto regolari, con garanzia di contribuzione e ogni altro titolo contrattuale, necessari per assolvere ad esigenze aziendali e, ancor più paradossalmente, non si è tenuto conto che molto spesso sono gli stessi lavoratori che gradiscono una formula temporanea, per proporsi nel mercato del lavoro a nuove opportunità ed esperienze lavorative.

La lotta al precariato non può essere combattuta con interventi a gamba tesa contro le imprese, principali realtà che vivono giornalmente il loro precariato: opportunità di lavoro altalenante, costi aziendali eccessivi, tassazione a livelli di usura e continue incertezze nel futuro.

Oggi si rendono necessarie formule strutturali a favore delle imprese, perché possano programmare più a lungo termine la loro sopravvivenza e, meglio ancora, un possibile sistematico sviluppo.

 

Cosa cambia dal 3.7.2018 per i contratti a termine:

Innanzitutto la durata, che da 36 mesi viene ridotta a 24 mesi e il numero delle proroghe, che da 5 vengono ridotte a 4.

Il primo contratto potrà avere durata massima di 12 mesi se stipulato senza alcuna causale; in presenza di opportuna causale potrà avere la durata massima, pari a 24 mesi.

Dopo i primi 12 mesi senza alcuna causale, si potrà prorogare il contratto per un massimo di quattro volte, ma ogni proroga dovrà essere supportata da opportune causali, indicate come segue:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’impresa, o per esigenze sostitutive
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
  • relative ad attività stagionali e a picchi di attività

Ogni proroga, successiva al primo contratto, sarà gravata di un contributo aggiuntivo dello 0,50% (oltre il contributo già in vigore dell’1,40% destinato alla Naspi).

Le norme riferite ai contratti a termine si applicano anche a contratti di somministrazione a tempo determinato

Le norme del D.L. si applicano ai contratti a termine stipulati dal 3.7.2018, compreso le eventuali proroghe di contratti a termine già precedentemente avviati, per le quali si renderà necessaria la causale e il tetto massimo dei 24 mesi.

Cosa augurarsi? Che in fase di conversione ci sia un ripensamento su una norma troppo stringente, che non potrà che danneggiare imprese e occupazione.

 

 

 


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