2015-11-11
In arrivo nel prossimo anno, attraverso la Legge di stabilità 2016, la detassazione sui premi di risultato.
Dopo il blocco del provvedimento per l’anno in corso, nel 2016 il governo si mostrerà più benevolo nei confronti dei percettori di premi di risultato.
Per il riconoscimento del beneficio alla detassazione con applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% saranno definiti con apposito decreto i parametri già noti in passato, quali l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; permane, come per il passato, l’obbligo che l’erogazione avvenga in forza di contratti aziendali di II° livello o territoriali, sottoscritti dalle OO.SS. più rappresentative.
Rispetto al passato potranno fruire della detassazione i lavoratori che nell’anno 2015 avranno conseguito un reddito fino a € 50.000, sebbene la somma detassabile sarà ridotta a € 2.000 annui.
Tra le novità del provvedimento in via di definizione sono previste due ulteriori forme alternative al premio di risultato, quali la partecipazione agli utili aziendali o le prestazioni tipicamente di welfare aziendale, scelta, quest’ultima, suggerita dai notevoli risultati ottenuti di recente in Francia, nella quale sono state introdotte formule di retribuzione in natura destinata ai lavoratori con benefici di detassazione.
Partecipazione agli utili aziendali (profit sharing): la formula, già diffusa in altri Paesi, si propone di incentivare la partecipazione dei lavoratori al benessere e sviluppo dell’impresa, oltre che la fidelizzazione, attraverso il riconoscimento di parte degli utili aziendali; in tal caso la somma percepita potrà essere tassata con aliquota del 10% fino ad un massimo di € 2.500 annui, semprecchè la contrattazione sia stata attivata con commissioni bilaterali; diversamente il tetto agevolato resterà fino a € 2.000 annui.
Voucher aziendali: sarà facoltà delle aziende sostenere costi attraverso voucher (buoni acquisto), purchè connessi alla produttività, destinati ai dipendenti per servizi di welfare per la famiglia, servizi ricreativi, sostegno all’istruzione, asili nido e trasporto per i figli nonché nuove agevolazioni fiscali sulle prestazioni per la non autosufficienza degli anziani, che non concorreranno più alla formazione del reddito fino ad un importo di € 2.500.
Le forme di welfare aziendale saranno assimilabili alle agevolazioni fiscali già previste dall’art. 51 del TUIR e, pertanto, risulteranno non rientranti nel reddito da lavoro dipendente ed esclusi da tassazione.
E’ intento del legislatore promuovere in particolar modo le azioni di welfare aziendale, sia attraverso una maggiore partecipazione dei lavoratori all’organizzazione aziendale, ma – ancor più – attraverso servizi da erogare al personale che, con buona probabilità, potranno generare un incremento dell’economia e dell’occupazione, pur con un occhio attento ad un problema contingente, quale gli anziani e la non autosufficienza, per i quali le risorse pubbliche non riescono a garantire esigenze e fabbisogni comuni delle famiglie.
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