2016-02-01
Come ormai consolidato, i lavoratori assenti dal lavoro per malattia sono tenuti ad osservare l’obbligo di reperibilità in alcune fasce orarie giornaliere per eventuali accertamenti da parte dei medici fiscali ASL o Inps (visite di controllo).
Tuttavia, con decreto del gennaio 2016 sono stati esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, per i quali l’assenza dal servizio è strettamente riconducibile a situazioni di obiettiva gravità.
Pertanto, saranno escluse dalla reperibilità i soggetti affetti da patologie gravi che richiedono terapie di salvavita, nonché da stati patologici subordinati o strettamente connessi alla situazione di invalidità riconosciuta dalle commissioni mediche.
L’esonero dalla reperibilità si renderà efficace se le patologie risulteranno da idonea documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie attestanti la natura e la specifica terapia salvavita cui sottoporsi.
L’esclusione dall’obbligo è subordinata al possesso di una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
Sarà opportuno che le aziende conservino memoria delle percentuali di invalidità del proprio personale onde evitare visite fiscali onerose che non produrrebbero alcun esito.
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STUDIO BRIGANTE
Consulenza del Lavoro ‒ Amministrativa ‒ Fiscale